Art. 42.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previ     ste

 

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dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e previa deliberazione del CISR.
      2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.